Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 contro  la  Regione
Molise, in persona del presidente della giunta regionale  pro-tempore
per la declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della  legge
Molise n. 4 del 25 marzo 2022  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
della regione n. 17 del 4 aprile 2022 
    Nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 4 aprile  2022,
n.  17,  e'  stata  pubblicata  la  legge  regionale  n.  4   recante
«Riconoscimento di debiti  fuori  bilancio  ai  sensi  dell'art.  73,
lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, relativi al rimborso
ai comuni  del  saldo  delle  spese  sostenute  per  il  rinnovo  del
consiglio regionale 2011». 
    L'art. 1 della legge in esame recita: 
        «1. 1. Ai sensi  dell'art.  73,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 delia  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta  la  legittimita'  del
debito fuori bilancio per euro 1.343.493,60 relativi  al  rimborso  a
comuni diversi del saldo delle spese sostenute  per  il  rinnovo  del
consiglio regionale 2011, come di seguito dettagliato: 
        [omissis] 
        2. Gli oneri derivanti dal  comma  1  trovano  copertura  nel
bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021,  alla  missione  1,
programma 7, titolo 1.» 
    La norma in esame individua la copertura degli oneri relativi  al
riconoscimento dei debiti fuori  bilancio  relativi  al  rimborso  ad
alcuni comuni del saldo delle spese  sostenute  per  il  rinnovo  del
consiglio regionale 2011, sulle risorse del  bilancio  di  previsione
2021-2023, esercizio 2021, pur essendo tale esercizio ormai decorso. 
    Tale disposizione,  individuando  la  copertura  con  riferimento
all'esercizio 2021,  e'  in  contrasto  con  il  principio  contabile
dell'annualita'  del  bilancio  di  cui  all'art.   3   del   decreto
legislativo n. 118/2011 e viola, pertanto, l'art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, riguardante la  potesta'  legislativa
esclusiva dello  Stato  in  materia  di  armonizzazione  dei  bilanci
pubblici. 
    Si impugna pertanto la suddetta disposizione, ai sensi  dell'art.
127 della Costituzione, per il seguente 
 
                               Motivo 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 4 del  25
marzo 2022 della Regione Molise per violazione dell'art.  117,  comma
2, lettera e), della Costituzione in relazione all'art. 3 del decreto
legislativo n. 118/2011 e, in  particolare,  al  principio  contabile
dell'annualita' del bilancio espresso  nel  principio  applicato  9.1
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2021  in  materia  di
debiti fuori bilancio. 
    Occorre premettere che, con deliberazione di giunta regionale  n.
473  del  29  dicembre  2021,  veniva  effettuata  la  variazione  di
bilancio, in esecuzione della legge regionale n. 7  del  29  dicembre
2021 di  assestamento,  mediante  utilizzo  dell'accantonamento  alle
partite potenziali (ai sensi dell' art.51, comma 6,  lettera  e)  del
decreto legislativo  n.  118/2011)  e  contestuale  incremento  della
missione 1, programma 7, titolo 1. 
    La regione sostiene che la copertura  del  debito  in  parola  e'
stata garantita tramite l'utilizzo  di  specifico  accantonamento  al
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 appostato in sede di
rettifica della proposta di legge regionale  di  rendiconto  generale
2020 (Delibera della giunta regionale n. 404 del 30 novembre 2021), a
seguito della  decisione  del  giudizio  di  parifica  della  sezione
regionale della Corte dei conti (Deliberazione n.80 del  22  novembre
2021). 
    Con la citata DGR n.  404,  al  fine  di  superare  le  eccezioni
dell'organo di controllo, e' stato quantificato in euro  2.300.000,00
l'accantonamento per partite potenziali (di cui il debito  in  parola
pari ad euro 1.343.493,60 rappresenta un di cui). 
    La regione ha registrato l'impegno di spesa nell'esercizio  2021,
in data 31 dicembre,  ritenendo  che  la  scadenza  dell'obbligazione
ricadesse nell'esercizio di emersione del debito e vincolando il solo
pagamento all'  avvenuto  riconoscimento  del  debito  da  parte  del
consiglio regionale. 
    La proposta della legge in esame e' stata approvata  in  data  30
dicembre 2021 con deliberazione della giunta regionale n. 498. 
    Solo con la legge in esame - legge n. 4 del 2022 -  tuttavia,  e'
stata riconosciuta, dal  consiglio  regionale,  la  legittimita'  del
debito fuori bilancio. 
    Occorre allora richiamare quanto prevede il  principio  applicato
9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2021  in  materia
di debiti fuori bilancio. L'anzidetta  disposizione  statale  prevede
che «L'emersione di debiti, assunti dall'ente e non registrati quando
l'obbligazione e'  sorta,  comporta  la  necessita'  di  attivare  la
procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio,
prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in  cui  le
relative  obbligazioni  sono  esigibili.   Nel   caso   in   cui   il
riconoscimento    intervenga    successivamente     alla     scadenza
dell'obbligazione, la spesa e' impegnata  nell'esercizio  in  cui  il
debito fuori bilancio e' riconosciuto». 
    La regione, in altri termini, non  poteva  impegnare  le  risorse
prima  del  riconoscimento  del   debito   fuori   bilancio,   e   il
riconoscimento, nel caso in esame, e'  avvenuto  solo  con  la  legge
regionale de qua. 
    L'intera operazione di riconoscimento dei debiti  fuori  bilancio
deve pertanto essere imputata al 2022, ovvero attribuendo  tanto  gli
oneri quanto le rispettive variazioni di bilancio (e relativi impegni
di spesa) all'esercizio in cui i  debiti  sono  riconosciuti  con  la
legge regionale in argomento (esercizio 2022). 
    Cio' comporta che gli impegni gia'  imputati  all'esercizio  2021
debbano essere cancellati,  utilizzando  gli  accantonamenti  che  vi
hanno fornito copertura per  le  variazioni  relative  al  2022.  Gli
impegni registrati nel 2021, prima del  riconoscimento  dei  relativi
debiti fuori bilancio, non dovranno risultare nel rendiconto 2021.